Regolamento - Organizzazione della Didattica
3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
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3.1 Frequenza: La frequenza ai corsi non è obbligatoria ma è fortemente consigliata. |
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3.2 Modalità di accertamento della frequenza: Non prevista |
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3.3 Tipologia delle forme didattiche adottate |
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Sono previste le seguenti forme di didattica:
Alcuni corsi o moduli singoli potranno essere erogati in lingua Inglese.
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3.4 Modalità di verifica della preparazione |
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Le modalità di accertamento si realizzano tramite la partecipazione alle lezioni frontali e alle esercitazioni, lo studio personale guidato e quello indipendente, previsti dalle attività formative attivate in particolare nell'ambito dei settori disciplinari affini e caratterizzanti. In sintesi, sono previste le seguenti modalità di verifica della preparazione, in sede d'esame:
È possibile autorizzare l’esame a distanza agli studenti che abbiano fatto richiesta al Presidente del corso di laurea e comunque a condizione che vi sia una comprovata necessità. Il Presidente, sentito il docente titolare del corso, autorizzerà o meno lo svolgimento dell’esame a distanza.
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3.5 Regole di presentazione dei piani di studio individuali |
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Il PdS deve sempre rispettare i requisiti richiesti nel RAD del CdS. Lo studente, che intenda presentare un PdS individuale, deve adeguatamente motivare le scelte ed i cambiamenti effettuati rispetto ai due curricula ufficiali. I piani di studio sono presentati di norma nel periodo Settembre-Ottobre. La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che lo ispirano, deve essere sottoposta all’esame del C.C.d.S per l’eventuale approvazione.
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3.6 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi |
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Il Consiglio di CdS, attraverso il GGAQ, cura la verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei singoli corsi, sulla base dell'esame dei programmi didattici.
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3.7 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni |
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Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale entro cinque anni, l'accesso alla prova finale è subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni. I CFU acquisiti sono ritenuti pienamente validi se non sono state apportate modifiche significative ai contenuti didattici dei corsi a cui si riferiscono. Solo in tal caso il Consiglio di CdL dovrà esprimersi sulla congruità fra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento cui si riferiscono i crediti, eventualmente formulando nuovi obblighi formativi. La verifica è effettuata da una Commissione di tre professori del CdS nominata dal Consiglio di CdS. In caso di verifica negativa, lo studente è tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso.
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3.8 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero |
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Lo studente che vuole avvalersi della possibilità di cui all'art 32 del R.D.A. presenta apposita domanda nella quale indica l'ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone di seguire. Il consiglio di CdS delibera in merito, specificando quali insegnamenti sono riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche insegnamento non possa essere riconosciuto. La delibera indica la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi attribuita a ciascuna di esse. Il consiglio delibera verificando che questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di studi. La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata sulla base della tabella di seguito riportata.
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