Garante Dipartimentale degli studenti e delle studentesse

ultimo aggiornamento 22.03.2024

La garante dipartimentale degli studenti e delle studentesse, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei e delle rappresentanti della compagine studentesca (delibera CdD nr. 8 del 23.04.2024) , è la prof.ssa Patrizia Daniele

Il ruolo della garante, previsto all'art. 7.3 nel  Sistema Assicurazione qualità è quello di raccogliere i reclami e suggerimenti volti alla tutela dei diritti degli studenti e delle studentesse del Dipartimento, in modo di preservare lo standard di qualità dei servizi erogati. Non bisogna confondere il ruolo della Garante con la funzione svolta dal Comitato unico di Garanzia  che è l'organo d'Ateneo a garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Si ricorda, inoltre, che in caso di violazione di quanto previsto dal Codice Etico e Comportamentale la competenza disciplinare sulla compagine studentesca spetta al Rettore e al Senato Accademico, come previsto all'interno del Codice etico, sezione V, art. 48, con il supporto della Commissione Etica. 

Le istanze possono essere comunicate alla Garante in forma scritta e/o verbale e non in forma anonima per segnalare i propri reclami e suggerimenti volti alla tutela dei diritti degli studenti. La Garante può accogliere denunce della violazione dei principi e delle regole dello Statuto, del Regolamento didattico e del Codice Etico di Ateneo e del Regolamento didattico dei CdS; suggerimenti, istanze e segnalazioni volti alla tutela dei diritti e alla soluzione di disfunzioni relative a irregolarità, abusi perpetuati attraverso atteggiamenti omissivi, intimidatori, ostili, offensivi da docenti, dal personale TA del Dipartimento. La garante può intervenire anche in base a segnalazioni di irregolarità all'interno della comunità studentesca. 

La Garante di contro:

  • non rivela l'identità di chi si è rivolto a lui e tutela, pertanto, da ogni forma di eventuale ritorsione, nel rispetto della riservatezza delle parti interessate;
  • osserva il segreto di ufficio sulle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni;
  • dopo aver raccolto la testimonianza, ascolta e sente tutte le parti interessate al fine di accertare i fatti;
  • se opportuno, informa il Direttore del Dipartimento e/o i Presidenti dei CdS e dopo aver identificato una soluzione la comunica formalmente, entro 30 giorni, al/alla denunciante;
  • riferisce almeno tre volte l'anno sull'attività svolta alla Commissione Paritetica e tiene traccia delle procedure avviate.